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Carissimi tutti,
                sono nella mia splendida e solita Africa!!
Finalmente sono tornata......voi sapete quanto mi mancava!!!!

                Trovo una situazione estremamente migliorata, con grandi cambiamenti e modifiche. I bambini della casa sono in aumento e gli aiuti esterni idem. Questo mi rende molto felice, vedo con i miei occhi che quello che facciamo ha davvero un senso; è per questo che ringrazio tutti tutti voi! In tantissimi chi in un modo chi in un altro ha dato, e mi ha dato, in questi anni il suo contributo, quando arrivo e vedo i bimbi felici mi viene da dire Grazie continuiamo così!
                Ad ogni modo qui tutto bene, mi sto riposando e trascorrono ancora un po' lentamente le giornate. C'e' un insolito freddo non tipicamente africano ma dicono che a breve migliora... speriamooooooooooo!
                Riesco a collegarmi con più facilità quest'anno meno male!!!
Un bacio a tutti a presto!!! Baci e ringraziamenti da tutta la Ndangwini!!!
                ESTAMOS JUNTOS!!!
Elisabetta

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Normativa italiana onlus

  

  

DEDUCIBILITA’ DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

 

Nel corso del 2005 è stata approvata una legge volta a favorire, attraverso  l’introduzione di nuove deduzioni fiscali, le erogazioni liberali da parte di soggetti privati, in favore di organismi appartenenti al “Terzo Settore”, tra cui le Onlus, come il SETEM.La disposizione cd. “+ dai – versi” (art. 14 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35) ha introdotto, in particolare, più ampie possibilità di deduzione fiscale che non sostituiscono quelle precedenti, ma si affiancano alle stesse, lasciando così ai contribuenti la facoltà di applicare l’una o l’altra agevolazione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, secondo la propria convenienza.Vediamo perciò di seguito le caratteristiche dei due regimi di agevolazione, tenendo però presente fin da ora che gli stessi non sono cumulabili. 

LE NUOVE DEDUZIONI

Innanzitutto, è possibile beneficiare di questa nuova agevolazione fiscale per le donazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2005; di fatto, quindi, potrà essere utilizzata per la prima volta con la dichiarazione dei redditi che si presenterà nel 2006. A chi si applica l’agevolazioneL’agevolazione ha per oggetto le erogazioni liberali in favore di ONLUS effettuate da:
  • persone fisiche soggette all’IRPEF e
  • società ed enti commerciali e non commerciali soggetti all’IRES.
Deduzione: l’agevolazione consiste in una deduzione dall’imponibile fiscale (il reddito complessivo indicato nella dichiarazione dei redditi) pari al 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima  di 70.000,00 euro annui. In sostanza, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti (l’importo massimo di 70.000 euro si raggiunge, quindi, solo nel caso in cui il reddito del donante sia uguale o superiore a 700.000 euro; in tutti gli altri casi il limite da prendere in considerazione è il 10% del reddito complessivo che si indica nella dichiarazione dei redditi).
Esempio A: si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente o di un pensionato con un reddito complessivo per il 2005 pari a 35.000 euro che effettua una erogazione liberale. Il limite entro cui questa erogazione sarà deducibile nel mod. 730 o Unico presentato nel 2006 sarà pari a 3.500 euro, cioè il 10% del reddito complessivo.
Esempio B: facciamo ora il caso di una società di capitali, con un reddito di 900.000 euro. In questo esempio, il limite entro cui è possibile dedurre l’erogazione liberale è di 70.000 euro,  perché minore del 10% del reddito (che sarebbe pari a 90.000 euro). Il risparmio effettivo di imposta dipenderà dall’aliquota applicata al contribuente, quindi per le società di capitali che applicano l’IRES lo sconto d’imposta sarà pari al 33% del contributo deducibile, mentre per le persone fisiche il risparmio d’imposta dipenderà dall’aliquota marginale applicata in relazione al livello di reddito dichiarato (ricordiamo che le aliquote per scaglioni IRPEF sono pari al 23%, 33%,39% e che esiste per i redditi che superano i 100.000 euro il contributo di solidarietà del 45%).
Liberalità in natura: un’altra novità di rilievo consiste nel fatto che l’offerta deducibile può avere per oggetto, oltre che il denaro,  anche beni in natura,  cui ovviamente va attribuito un valore. Infatti, i limiti di deducibilità indicati prima si riferiscono sia alle donazioni di denaro che di beni in natura. L’Agenzia delle Entrate indica, nella circolare 39/E del 2005, come valore cui fare riferimento il “valore normale”, cioè quello desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili. Inoltre, nel caso di particolari beni, per i quali non è possibile determinare il valore  secondo criteri oggettivi (es. opere d’arte, gioielli, ecc.), l’Agenzia delle Entrate suggerisce di ricorrere alla stima di un perito. Il donante deve perciò acquisire e conservare la documentazione che attesta come è stato determinato il valore del bene (listini, tariffari, perizia, ecc.).
Sistemi di pagamento: gli adempimenti richiesti sono differenti a seconda che l’erogazione liberale consista in denaro o in beni in natura:
  • denaro: per usufruire della deducibiltà è necessario avvalersi di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Non è perciò ammessa l’erogazione in contanti;
  • beni in natura: a prova dell’effettività della donazione l’Agenzia delle Entrate chiede che il donante acquisisca, oltre  la documentazione che attesta come è stato determinato il valore,  una ricevuta da parte della ONLUS che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori.

LE AGEVOLAZIONI GIÀ ESISTENTI

Il regime di agevolazione alternativo e già esistente si differenzia, invece, a seconda che il donante sia una persona fisica o un’impresa. E comunque ha per oggetto erogazioni liberali che possono consistere soltanto in denaro.
Persone fisiche: per le persone fisiche (art. 15, comma 1, lett. i-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è prevista una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle erogazioni in denaro effettuate in favore delle ONLUS per importo non superiore a 2.065,83 euro. Il beneficio fiscale  in questo caso prescinde dal reddito dichiarato ed è immediatamente calcolabile, è cioè pari al 19% della liberalità.
Esempio C: un contribuente effettua una donazione pari a 2.000 euro. La liberalità è interamente detraibile (in quanto inferiore al limite di 2.065,83 euro) e dà diritto ad un risparmio di imposta pari a 380 euro.
Imprese: Per le imprese è rimasta in vigore una norma che consente, volendo, di superare il limite dei 70.000 euro. L’articolo 100, c. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ammette la deducibilità delle erogazioni a soggetti non profit per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato. In base a tale norma, nel caso di redditi particolarmente alti è possibile superare il limite dei 70.000 euro. E’ stata lasciata perciò alle imprese  la facoltà di scegliere di avvalersi della nuova o della già esistente disposizione sulle liberalità. L’unico divieto è quello di cumulo dei due regimi.
Sistemi di pagamento: Anche per questa agevolazione – riferita sia alle persone fisiche che alle società – i sistemi di pagamento sono quelli ricordati sopra, con esclusione quindi dei versamenti in contanti.  In conclusione, anche se mancano molti mesi alla presentazione della dichiarazione dei redditi è importante tenere presente l’esistenza dei due regimi tributari per poter fare la propria pianificazione fiscale  e magari scoprire che in occasione delle prossime festività natalizie possiamo mettere sotto l’albero qualche dono in più.
A cura di Fabiana Auriemma
 
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